Tutela dell’ambiente e della salute umana, qualità della vita e diritti dei cittadini di Sibari: questi sono i temi trattati in questo blog. Le notizie e tutto il materiale pubblicato possono essere utilizzate da chiunque ne abbia la necessità, ovviamente con l'obbligo di citarne la fonte. Lo spazio è aperto al contributo di tutti i visitatori che hanno qualcosa da raccontare o semplicemente da segnalare (...scrivici...).
Se desideri segnalare notizie, argomenti e/o iniziative, inviare critiche e quanto altro ritieni utile far conoscere a noi e agli amici del blog, contattaci

Sito denuclearizzato

15 ottobre 2008

DENUNCIA PER DISCARICA ABUSIVA

Cosa possiamo e/o dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte a una situazione di notevole degrado?
Spesso accade che, soprattutto nelle aree più periferiche del nostro comune, sorgano all’improvviso delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Qui vi si può trovare di tutto: materiale di risulta provenienti dall’edilizia, sacchi di plastica e imballaggi, carcasse di elettrodomestici e arredi vari, parti di carrozzeria automobilistica e pneumatici, batterie esauste e bombole gpl vuote, barattoli di vernice e di diluenti di varia natura, bidoni in metallo e in plastica, ma anche carcasse di autovetture e motocicli.
Evidentemente non tutti sanno che la costituzione di una discarica abusiva costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.
La segnalazione di una situazione di degrado ambientale va fatta al sindaco ed al comandante dei vigili urbani del comune in cui ricade l’area in questione e per conoscenza anche al Procuratore della Repubblica.
Di seguito proponiamo un modello standard di denuncia e la relativa norma sanzionatoria (Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).


Al Sig. Sindaco di Cassano Allo Ionio
Al Sig. Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Cassano Allo Ionio
p.c.
Al Signor Procuratore della Repubblica di Castrovillari

Luogo, data

Oggetto: Segnalazione discarica abusiva

Con la presente, il sottoscritto (…), residente a (…) in (…) tel (…), informa che in (…INDICARE LA LOCALITÀ PRECISA…) sussiste una discarica di rifiuti abbandonati verosimilmente illecita.
Il sito si estende su una superficie di (…) su cui sono depositati principalmente (…DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTI…).
Si è ritenuto opportuno segnalare quanto sopra affinché codesto Ufficio possa avviare gli opportuni accertamenti tesi a verificare se la discarica sia stata costituita in violazione dell’art. 256 del D.L. 3 aprile 2006, n.152.

Si segnala altresì (…INDICARE OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA RITENERSI UTILE AL RICONOSCIMENTO DEI RESPONSABILI…)
Affinché possiate disporre di maggiori informazioni in merito, si fornisce in allegato: (…MATERIALE FOTOGRAFICO, AUDIOVISIVO ECC….)
Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 della L. 86/90 (che ha modificato l'art. 328 del Codice Penale) la risposta alla suesposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
Ai sensi dell’articolo 408 c.p.p. lo scrivente chiede infine di essere informato in caso di richiesta di archiviazione.
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, porge distinti saluti

Firma (…)


========
NORMA SANZIONATORIA

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.